L’atto di nascita con doppia paternità, formato all’estero in caso di GPA | StudioBoniniBaraldi

L’atto di nascita con doppia paternità, formato all’estero in caso di GPA

Secondo un’importante sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (la n. 12193/2019), il divieto della gestazione per altri o surrogazione di maternità, sancito in Italia dall’art. 12, c. 6, della legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita, si caratterizza come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione.

Pertanto, la Cassazione ha stabilito che un provvedimento giurisdizionale straniero che abbia accertato il rapporto di filiazione tra un minore (nato all’estero mediante il ricorso alla gestazione per altri) ed il genitore intenzionale, con il quale manca del tutto un legame genetico, non può essere riconosciuto in Italia

Il ricorso ad altri strumenti giuridici

Per il co-padre, peraltro, resta ammissibile il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari (art. 44, 1 comma, lettera d), della legge 184/1983 sull’adozione).

Secondo il ragionamento svolto dalla Cassazione, in caso di ricorso alla surrogazione di maternità, il divieto ad essa posto dall’art. 12 della L. 40/2004 viene a configurarsi come l’anello necessario di congiunzione tra la disciplina della procreazione medicalmente assistita e quella generale della filiazione, segnando il limite oltre il quale cessa di agire il principio di auto-responsabilità fondato sul consenso prestato alla predetta pratica, e torna ad operare il favor veritatis, che giustifica la prevalenza dell’identità genetica e biologica.

La sussistenza di un legame genetico o biologico con il minore rappresenta dunque il limite oltre il quale è rimessa alla discrezionalità del legislatore statale l’individuazione degli strumenti più adeguati per conferire rilievo giuridico al rapporto genitoriale.

Sicchè, il co-padre che sia genitore intenzionale, anche se risulta legalmente come genitore in un provvedimento straniero, non può essere riconosciuto come tale sull’atto di nascita trascritto in Italia, perché trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dall’art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione.

Quali possibilità esistono?

Quali possibilità restano allora in concreto? Secondo la Cassazione, esiste comunque la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983.

Il co-padre potrà dunque chiedere l’adozione del figlio tramite questa procedura.

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