Factchecking omotransfobia: cinque cose da sapere sui crimini d'odio

Factchecking omotransfobia: cinque cose da sapere sui crimini d’odio nel quadro europeo. In Italia la proposta di sanzionare penalmente l’istigazione all’odio, alla violenza e alla discriminazione omotransfobica è ferma al palo da vent’anni perché considerata una “legge bavaglio”

Nell’estate del 2020 è approdata in aula una proposta di legge (pdl Zan) sull’omotransfobia: cosa cambierebbe?

La proposta di legge Zan si propone di modificare alcuni articoli del codice penale per tutelare le persone LGBTI da discriminazioni per motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale e di identità di genere.

Ma vediamo con il factchecking omotransfobia: cinque cose da sapere sui crimini d’odio, che cosa prevede la proposta.

Essa si propone di sanzionare penalmente l’istigazione all’odio omotransfobico e le discriminazioni avverso le persone LGBTI.

La proposta di legge Zan prevede la reclusione:

  • fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro per chiunque istiga a commettere o commette atti di discriminazione fondati su tali motivi
  • da 6 mesi a 4 anni per chiunque istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per tali motivi
  • da 6 mesi a 4 anni per chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per tali motivi

Sono queste alcune delle circostanze in relazione alle quali si parla di discorso d’odio (hate speech).

In aggiunta, la proposta di legge Zan mira ad introdurre l’aggravante di discriminazione per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

L’articolo 604-ter c.p. prevede la circostanza aggravante della finalità di discriminazione per qualsiasi reato (ad eccezione di quelli per i quali è previsto l’ergastolo) commesso per le finalità di discriminazione o di odio o per agevolare le associazioni che hanno tra i propri scopi le medesime finalità.

In questi casi la pena viene aumentata fino alla metà. Si parla in questi casi di crimini d’odio (hate crimes), ovvero la commissione di reati già puniti dal codice penale con il fine di discriminare o stigmatizzare negativamente (odio) le persone LGBTI.

Discorsi d’odio e violenza omotransfobica: le esperienze della comunità LGBTI

Alcuni partiti politici e gruppi neofondamentalisti escludenti, anche di ispirazione religiosa, considerano la proposta una “legge bavaglio”.

Questo perché impedirebbe la libera espressione del pensiero riguardo l’omosessualità, la transessualità o, per esempio, le famiglie omogenitoriali.

Dal nostro factchecking omotransfobia: cinque cose da sapere sui crimini d’odio emerge che la violenza, le molestie e la discriminazione contro le persone LGBTI sono una triste realtà in tutta Europa.

Secondo la recente indagine statistica EU LGBTI Survey 2020 dell’Agenzia europea per i diritti fondamentali, 1 su 10 partecipanti (11%) nell’UE è stato attaccato fisicamente o sessualmente nei 5 anni precedenti l’indagine per essere LGBTI.

I partecipanti trans (17%) e intersex (22%) hanno subito attacchi in proporzioni più alte. Solo 1 su 5 episodi (21%) di violenza fisica o sessuale è stato denunciato a autorità di qualsiasi tipo, inclusa la polizia (14%).

Nei 12 mesi precedenti l’indagine, due partecipanti su cinque (38%) ha fatto esperienza di abusi o molestie per essere LGBTI.

Le percentuali sono anche più alte (47%) per i partecipanti di età compresa tra 15 e 17 anni. Tra tutti i partecipanti LGBTI, le persone trans (48%) e intersex (42%) riportano le percentuali più alte di molestie.

Solo il 4% degli episodi è stato denunciato alla polizia.

Factchecking omotransfobia: cinque cose da sapere sui crimini d’odio nel quadro europeo

La proposta di legge Zan si propone di modificare alcuni articoli del codice penale per tutelare le persone LGBTI da discriminazioni per motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale e di identità di genere.

Può essere considerata una “legge bavaglio”? Ecco cinque punti fermi che smentiscono questa versione.

Dal factchecking omotransfobia: cinque cose da sapere sui crimini d’odio emerge che la proposta di legge Zan si propone di modificare alcuni articoli del codice penale per tutelare le persone LGBTI da discriminazioni per motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale e di identità di genere.

Risulta che la proposta è in linea con le raccomandazioni delle istituzioni europee e con il diritto penale della maggioranza degli Stati membri dell’Ue.

Factchecking omotransfobia: cinque cose da sapere sui crimini d’odio

Dal nostro factchecking omotransfobia: cinque cose da sapere sui crimini d’odio emergono i punti cardine dell’impostazione europea nel campo dei crimini d’odio e delle discriminazioni LGBTI.

1. Il Parlamento europeo supporta la proposta di sanzionare penalmente l’istigazione all’odio, alla violenza e alla discriminazione omotransfobica:

La risoluzione del 4 febbraio 2014 sulla tabella di marcia dell’UE contro l’omofobia e la discriminazione legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere (2013/2183(INI).

Con questa risoluzione il Parlamento europeo ha invitato la Commissione europea a mobilitare gli Stati membri affinché si attrezzino nel contrasto ai crimini d’odio e ai discorsi d’odio basati sull’omotransfobia.

“La Commissione dovrebbe proporre una rifusione della decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale includendo altre forme di reati generati dall’odio e di incitamento all’odio, ivi comprese quelle fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere” (par. 4 (j) (ii)) 

L’invito del Parlamento europeo alla Commissione è di allargare l’esistente decisione quadro contro il razzismo e la xenofobia del 2008 per includere anche reati generati dall’odio e di incitamento all’odio fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.

La proposta di legge Zan sull’omotransfobia si muove in questa direzione.

Factchecking omotransfobia: cinque cose da sapere sui crimini d’odio

2. Il Consiglio d’Europa supporta la proposta di sanzionare penalmente l’istigazione all’odio, alla violenza e alla discriminazione omotransfobica:

Nel 2010, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato la prima raccomandazione sulla discriminazione basata sull’orientamento sessuale e l’identità di genere.

Ha richiesto agli Stati membri di adottare misure legislative per il contrasto ai crimini d’odio o altri incidenti motivati dall’odio a causa dell’orientamento sessuale o identità di genere della vittima (Allegato, par. I(A)(1)).

La Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

Questa raccomandazione supporta la proposta di sanzionare penalmente l’istigazione all’odio, alla violenza e alla discriminazione omotransfobica.

La stessa Raccomandazione ha anche invitato gli Stati membri a “adottare le misure adeguate per combattere qualsiasi forma di espressione, in particolare nei mass media e su internet, che possa essere ragionevolmente compresa come elemento suscettibile di fomentare, propagandare o promuovere l’odio o altre forme di discriminazione nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali o transessuali” (par. I(B)(6)). 

Factchecking omotransfobia: cinque cose da sapere sui crimini d’odio

3. La precedente Raccomandazione N. R97(20) del 1997 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

Questa raccomandazione contiene una serie di principi per il contrasto ai discorsi d’odio, specificando che specifiche forme di discorso d’odio possono essere “talmente offensive nei confronti di individui o gruppi da non godere del livello di protezione garantito dall’art. 10 della CEDU ad altre forme di espressione”. 

Si tratta dei casi in cui i discorsi d’odio sono finalizzati all’annientamento o ingiustificata limitazione dei diritti e delle libertà previste dalla Convenzione. 

4. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani supporta la proposta di sanzionare penalmente l’istigazione all’odio, alla violenza e alla discriminazione omotransfobica;

La giurisprudenza della Corte EDU indica che l’esercizio della libertà di espressione comporta corrispondenti “diritti e responsabilità” (Handyside v. the United Kingdom, No. 5493/72, 7 dicembre 1976, par. 49).

Secondo la Corte EDU, espressioni che chiaramente integrano discorsi d’odio non godono della protezione di cui all’art. 10 CEDU (Jersild v. Denmark, No. 15890/89, 23 settembre 1994, par. 35; ECtHR, Norwood v. UK, No. 23131/03, 16 novembre 2004). 

Diversamente opinando si attribuirebbe un esercizio “irresponsabile” della “libertà di espressione, pregiudicando la dignità e la sicurezza” di alcune parti della popolazione (ECtHR, Féret v. Belgium, No. 15615/07, 16 luglio 2009, par. 73).

Factchecking omotransfobia: cinque cose da sapere sui crimini d’odio

5. La maggiornaza degli Stati membri Ue già prevede norme simili alla proposta di sanzionare penalmente l’istigazione all’odio, alla violenza e alla discriminazione omotransfobica;

Secondo l’analisi giuridica comparata (aggiornamento 2015) dell’Agenzia Ue per i diritti fondamentali, la grande maggioranza dei Paesi europei membri dell’UE prevede norme penali in linea con gli standard europei di protezione delle persone LGBTI dai discorsi d’odio e dai reati omotransfobici.

Per quanto riguarda i discorsi d’odio omotransfobici:

Dal 2010 al 2015, il numero di Stati membri UE che proibisce i discorsi d’odio omofobico è aumentato da 13 a 20 (Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito). 

8 Stati membri puniscono esplicitamente i discorsi d’odio basati sull’identità di genere nel codice penale (Croazia, Francia, Grecia, Ungheria, Malta, Portogallo, Spagna e Regno Unito).

Per quanto riguarda le aggravanti omotransfobiche, al 2015:

  • 15 Stati membri considerano la finalità omofobica come circostanza aggravante o un elemento da prendere in considerazione nella determinazione della pena prevista per il reato (Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Lituania, Malta, Portogallo, Romania, Spagna, Slovacchia, Svezia e Regno Unito)
  • 8 Stati membri prevedono esplicitamente l’aggravante per finalità transfobiche: Croazia, Francia, Grecia, Ungheria, Malta, Portogallo, Spagna e Regno Unito

Al termine del nostro factchecking omotransfobia: cinque cose da sapere sui crimini d’odio vale la pena ricordare le tre sfide principali che – secondo l’Agenzia europea – permangono nel contrasto all’odio, alla violenza e alla discriminazione omotransfobica. Le tre sfide sono: l’underreporting (la scarsa propensione delle vittime a denunciare), la formazione delle forze dell’ordine, la raccolta di dati statistici.

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